Ambito di applicazione
1. Le presenti condizioni (per il seguito CGV/Condizioni Generali di Vendita) sono applicabili ad ogni ordine ricevuto da Lamothe-Abiet Italia s.r.l. con sede legale a Sona (VR), via Piemonte 2/4 (per il seguito “Venditore”), nei confronti di ogni acquirente (per il seguito “Acquirente”), salvo che in esso sia fatta espressa deroga con condizioni particolari, e saranno applicabili tra le Parti per ogni rapporto successivo alla loro sottoscrizione.
E’ in ogni caso stabilito che le Presenti Condizioni Generali:
(a) saranno applicabili con riferimento a tutti i prodotti oggetto di un ordine di acquisto dell’Acquirente (per il seguito “Prodotti”);
(b) saranno applicabili a tutti gli ordini di acquisto ricevuti dal Venditore (per il seguito Ordini), se non espressamente escluse dagli Ordini medesimi;
(c) sostituiranno quelle eventualmente menzionate dall’Acquirente anche in sede di conferma d’Ordine; pertanto, qualsiasi modifica e/o aggiunta sarà ritenuta valida soltanto se indicata nell’Ordine o nelle sue revisioni.
Per tutto quanto non regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita vale quanto riportato nell’Ordine e/o nello specifico contratto di vendita laddove vi sia (per il seguito “Contratto”). In caso di disposizioni contrastanti tra l’Ordine, il Contratto e le Condizioni Generali di Vendita, prevarranno, nell’ordine, le disposizioni del Contratto, dell’Ordine e delle presenti Condizioni Generali di Vendita.
Accettazione dell’ordine – formazione del contratto
2. L’Ordine diventerà vincolante per le Parti e il Contratto potrà definirsi concluso, nel momento in cui l’Acquirente riceva dal Venditore la conferma scritta (accettazione) dell’Ordine emesso dall’Acquirente stesso. Nel caso in cui, tuttavia, l’Acquirente riceva dal Venditore una conferma scritta dell’Ordine contenente termini e condizioni difformi dall’Ordine stesso, il Contratto si intenderà concluso solo previa accettazione scritta dell’Acquirente; in quest’ultimo caso, decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi senza che al Venditore sia pervenuta alcuna accettazione scritta da parte dell’Acquirente, l’Ordine sarà considerato revocato e le Parti non avranno alcun obbligo contrattuale l’una nei confronti dell’altra.
3. Le offerte/preventivi formulati dal Venditore resteranno validi esclusivamente per il periodo ivi indicato, dopodiché decadranno senza necessità di revoca. Qualora non dovesse essere indicato un periodo, l’offerta/preventivo sarà da considerarsi valida per il termine di giorni 15 (quindici) dalla data di emissione.
4. Eventuali annullamenti e/o modifiche dell’Ordine da parte dell’Acquirente non avranno effetto se non preventivamente autorizzati o successivamente accettati da parte del Venditore.
5. Intermediari e/o agenti non avranno alcun potere di impegnare il Venditore nei confronti dell’Acquirente, né di stipulare contratti in nome e/o per conto del Venditore. Le offerte presentate da intermediari e/o agenti saranno da intendersi sempre soggette alla approvazione e conferma scritta da parte del Venditore.
Comunicazioni
6. Le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire per iscritto agli indirizzi di corrispondenza ed eseguite unicamente mediante posta elettronica certificata o tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Consegna
7. I Prodotti oggetto del Contratto dovranno essere consegnati a cura del Venditore, salvo diversa indicazione contenutanell’Ordine, presso l’indirizzo e i luoghi indicati dall’Acquirente nell’Ordine stesso.
8. Qualora le Parti stabiliscano che la consegna dei prodotti avvenga Ex Works, franco stabilimento del Venditore, all’attodella consegna il Venditore stesso si assumerà esclusivamente l’obbligo di caricare i prodotti sul veicolo di prelevamento. Il Venditore, inoltre, non avrà alcuna responsabilità per danni subiti dopo che la merce abbia lasciato il propriostabilimento; l’Acquirente sarà, pertanto, tenuto alla tutela dei propri interessi nei confronti dei vettori a norma di legge.La merce viaggerà sempre a rischio e pericolo dell’Acquirente.
9. La consegna dei Prodotti avverrà entro i termini espressi dal Venditore nella conferma dell’Ordine e/o nel Contratto.
10. I termini di consegna non potranno in ogni caso esser ritenuti come termini essenziali per l’Acquirente ai fini dell’art.1457 del codice civile italiano.
11. Se il Venditore prevede di non essere in grado di consegnare il Prodotto alla data di consegna, dovrà immediatamente notificare ciò all’Acquirente per iscritto, specificandone la ragione e, se possibile, il momento in cui potrà prevedersi laconsegna.
12. Qualora il ritardo nella consegna fosse determinato da cause di Forza Maggiore e/o da un atto od omissione da partedell’Acquirente, il Venditore avrà diritto di protrarre i tempi di consegna per il periodo necessario, con riguardo allecircostanze specifiche. Tale disposizione si applicherà indipendentemente dal fatto che la ragione del ritardo si produca prima o dopo la prevista data di consegna.
13. Se l’Acquirente non accetta la consegna al momento stabilito, egli dovrà comunque pagare ogni parte del prezzo di acquisto divenuto esigibile al momento della consegna, come se la consegna avesse avuto luogo in quel momento. Il Venditore provvederà all’immagazzinamento del Prodotto a rischio e spese dell’Acquirente.
14. Se per qualsiasi ragione non imputabile alla responsabilità del Venditore, l’Acquirente non accetta la consegna entro il termine stabilito, il Venditore potrà risolvere per intero o parzialmente il Contratto notificando ciò per iscritto. Il Venditore avrà in tal caso diritto al risarcimento della perdita subita a causa dell’inadempimento dell’Acquirente, inclusi il danno indiretto e il lucro cessante.
Pagamento
15. Il pagamento dovrà essere effettuato dall’Acquirente secondo le modalità indicate dal Venditore nella conferma d’Ordine e/o nel Contratto, di volta in volta inviati dal Venditore all’Acquirente.
16. Indipendentemente dalla forma di pagamento utilizzata, l’obbligazione di pagamento non si estinguerà finché non sarà avvenuto l’accredito irrevocabile sul conto del Venditore dell’importo dovuto.
17. Il mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di una fattura o nota di debito del Venditore, il verificarsi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale o economica dell’Acquirente ed ogni altro fatto costituente inadempimento dell’Acquirente stesso, comporteranno la decadenza dei termini concordati e stabiliti per il pagamento dei Prodotti. Il Venditore avrà, pertanto, diritto ad agire immediatamente per il recupero dei crediti esistenti, ancorché non siano liquidi ed esigibili.
18. Qualsiasi eventuale contestazione o reclamo dell’Acquirente per asseriti vizi o difetti dei Prodotti non potrà, in alcun caso, dare diritto all’Acquirente alla sospensione o al ritardo dei pagamenti.
19. Se l’Acquirente omette il pagamento entro la data pattuita, il Venditore avrà diritto agli interessi a partire dalla data in cui il pagamento è divenuto esigibile e al compenso del costo di recupero del credito. Il tasso d’interesse sarà quello concordato fra le Parti o altrimenti, sarà 8 punti percentuali al di sopra del tasso di riferimento per il calcolo degli interessi di mora da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, così come annualmente stabilito dal Ministero della Economia e delle Finanze del Governo della Repubblica italiana (interessi moratori). Il risarcimento per i costi di recupero del credito corrisponderà all’1 per cento dell’importo rispetto a cui matura l’interesse per ritardato pagamento.
20. In caso di ritardato pagamento il Venditore potrà, dopo aver dato notifica all’Acquirente per iscritto, sospendere l’adempimento del Contratto fino al momento in cui riceva il pagamento o, se del caso, fino a che l’Acquirente costituisca la garanzia concordata.
21. Se l’Acquirente non avrà corrisposto l’importo dovuto entro un mese dalla scadenza, il Venditore avrà la facoltà di risolvere il Contratto mediante notifica per iscritto all’Acquirente e, oltre agli interessi e al compenso dei costi di recupero del credito in conformità con questa Clausola, quella di richiedere il risarcimento della perdita che subisce.
Riserva del diritto di proprietà
22. Il Prodotto rimarrà di proprietà del Venditore finché non sarà stato pagato per intero nella misura in cui tale riserva del diritto di proprietà abbia validità per la legge pertinente.
Termini di garanzia
23. Il Venditore garantisce che la merce sia esente da vizi e/o difetti e/o non conformità. La garanzia opera nei limiti di cui all’art. 1495 c.c., fatto salvo che la denunzia dei vizi deve essere effettuata per iscritto, mediante posta elettronica certificata e/o lettera raccomandata, entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla consegna.
24. Rimangono escluse pretese risarcitorie per asseriti danni conseguenti a difetti della merce fornita.
25. La denunzia non dà in alcun modo diritto all’Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento nei termini di contratto.
26. Resta inteso che la garanzia è esclusa qualora il vizio e/o il difetto della merce dipenda dall’uso non corretto, dalla conservazione inappropriata, dalla modifica e/o alterazione della merce, e/o da qualsiasi altro evento imputabile all’Acquirente.
27. In caso di denuncia di difetti, il Venditore si riserva di esaminare previamente i Prodotti per verificare che il difetto sussista e sia riconducibile a propria responsabilità; in tal caso, il Venditore si impegna, a proprio insindacabile giudizio, a sostituire i Prodotti che riconosca come difettosi, senza immotivato ritardo e senza che ciò comporti alcuna responsabilità in capo al Venditore per danni diretti, indiretti o consequenziali di ogni genere, mancato guadagno o perdite derivanti da e/o connessi ai difetti dei Prodotti.
Resi di merci
29. La merce resa dovrà essere corredata da specifica e dettagliata descrizione del motivo del reso.
28. Ogni reso di merce dovrà essere preventivamente autorizzato dal Venditore e potrà avvenire solo per denunzia di vizi e/o difetti effettuata nei termini di cui all’articolo precedente.
30. In nessun caso sarà possibile effettuare resi per errore di ordinazione.
31. Qualora il motivo del reso si rivelasse infondato, il Venditore addebiterà all’Acquirente un importo pari a €uro 250,00 per le operazioni di verifica, oltre ad ogni spesa conseguente che dovesse essere sostenuta.
Forza maggiore
32. Ciascuna delle Parti avrà diritto alla sospensione dell’adempimento previsto dal Contratto nella misura in cui un evento di Forza Maggiore come uno dei seguenti ne impedisca l’adempimento o lo renda eccessivamente oneroso: vertenze sindacali e qualsiasi altra circostanza che sfugga al controllo delle Parti quale incendio, evento bellico, vasta mobilitazione militare, insurrezione, confisca, sequestro, embargo, restrizioni all’uso dell’energia, restrizioni in materia di valuta e di export, epidemie, calamità naturali, eventi naturali di carattere estremo, atti di terrorismo, nonché inconvenienti o ritardi nelle consegne da parte di sub-contraenti, che siano causati da una qualsiasi delle circostanze citate nella presente Clausola. Ove una delle circostanze citate nella presente Clausola si verifichi, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga prima o dopo la conclusione del Contratto, il diritto alla sospensione sarà riconosciuto solo se i suoi effetti sull’adempimento del Contratto non potevano essere previsti al momento della conclusione dello stesso.
33. La Parte che rivendichi di aver subito gli effetti della Forza Maggiore dovrà dare immediata notifica all’altra Parte per iscritto del fatto che tale circostanza si è verificata e della sua cessazione. Se una Parte omette tale notifica, l’altra Parte avrà il diritto a ricevere il rimborso di ogni spesa supplementare che abbia dovuto sostenere e che avrebbe potuto evitare se avesse ricevuto tale notifica. Se la Forza Maggiore impedisce all’Acquirente di adempiere alle proprie obbligazioni, egli dovrà risarcire al Venditore le spese da questi sostenute per mettere al sicuro e salvaguardare il Prodotto.
34. Indipendentemente da quanto possa in altro modo derivare dalle presenti Condizioni Generali, ciascuna delle Parti avrà la facoltà di risolvere il Contratto, notificando ciò per iscritto all’altra Parte, ove l’adempimento Contrattuale sia sospeso in virtù di un evento di Forza Maggiore.
Previsione di inadempimento
36. Salvo quanto sia stato diversamente stabilito nelle presenti CGV, non è prevista alcuna responsabilità a carico di ciascuna delle Parti nei confronti dell’altra Parte per la mancata produzione, il mancato profitto, il mancato uso, la perdita di contratti o per qualsiasi altra perdita indiretta.
Perdite indirette
31. Qualora il motivo del reso si rivelasse infondato, il Venditore addebiterà all’Acquirente un importo pari a €uro 250,00 per le operazioni di verifica, oltre ad ogni spesa conseguente che dovesse essere sostenuta.
Foro competente e legge regolatrice
37. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione e/o dall’interpretazione del Contratto o ad esso relative saranno giudicate in modo definitivo dal Tribunale di Verona, eletto dalle Parti come Foro di competenza.
38. Legge regolatrice del Contratto sarà il diritto sostanziale vigente nel paese del Venditore.
Trattamento dati personali
39. Per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti giuridici regolati dalle Condizioni Generali, il Venditore sarà chiamato ad acquisire e a trattare dati personali afferenti alla controparte conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente, compresi eventuali provvedimenti emanati dall’Autorità di controllo ove applicabili. Con la sottoscrizione delle presenti CGV, l’Acquirente acconsente espressamente al trattamento dei “dati personali” avvalendosi dei propri diritti secondo quanto espresso all’art. 7 del Regolamento UE 2016/679.